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D. 24/07/2003 n. 1923. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni. 4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo. 5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento. 6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.)) Riferimenti normativi -Si trascrive il testo dell'art. 128 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)»: «Art. 128 (Disposizioni in materia di credito agrario). 1 (Omissis) 2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della Legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni. 3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi della Legge 15 ottobre 1981, n. 590, e Legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente Legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica 4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato. 5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie. 6. Entro il 31 marzo 2003 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio Decreto le norme di attuazione del presente articolo.». -Si trascrive il testo degli articoli 43 e 45 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia »: «Art. 43 (Nozione). 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonchè a quelle a esse connesse o collaterali. 2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonchè a quelle a esse connesse o collaterali. 3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonchè le altre attività individuate dal CICR. 4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonchè il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di Legge alla cambiale ordinaria.». «Art. 45 (Fondo interbancario di garanzia). - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonchè l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con Decreto del Ministro del tesoro. 4. Presso il Fondo è operante la sezione speciale prevista dall'art. 21 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo è altresì operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.». -Si trascrive il testo dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie »: «Art. 17 (Imposta sostitutiva). Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-Legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18 del Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti- Legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del Decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della Legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonchè per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 30 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»: «Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni. 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente c) uno dal Ministro della sanità d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione e) tre dalle regioni f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli auto trasportatori. 3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con Decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e sono composte a) dal Presidente della camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. 4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonchè le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente Decreto. 5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonchè, dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'albo, nonchè i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi |
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